Soluzioni per la misurazione della temperatura corporea in Aziende, Hotel e SPA, Musei, Palestre e Negozi.
Soluzioni per la misurazione della temperatura corporea
La verifica della temperatura corporea è determinante per contrastare la trasmissione del virus.
Come dichiarato dagli esperti, l’arma principale che abbiamo a disposizione per combattere il contagio da COVID-19 è la limitazione dei contatti con persone contagiate.
La tecnologia radiometrica è l’unico mezzo che ad oggi ci permette di monitorare a distanza di sicurezza i visitatori in modo efficace.
Le telecamere termografiche radiometriche ti permettono di:
- Effettuare una misurazione rapida e precisa della temperatura corporea
- Evitare lunghe code di attesa e quindi assembramenti
- Evitare ogni tipo di contatto con il personale
- Eliminare l’impiego di personale addetto alla misurazione
Pannello con face recognition, misurazione temperatura e rilevazione di mascherina indossata

Pannello con schermo LCD da 8 pollici dotato di rilevatore della temperatura corporea ad alta precisione.
La temperatura viene rilevata dal polso, senza contatto, attraverso un sensore a raggi infrarossi che assicura una massima precisione e diminuisce l’impatto di agenti esterni come invece avviene per la rilevazione effettuata sulla fronte.
Il pannello prevede una telecamera frontale che rileva la presenza o assenza della mascherina e, attraverso il riconoscimento facciale, permette anche la gestione del controllo accessi con una percentuale di riconoscimento pari al 99,2% anche con mascherina indossata.
Consente la rilevazione di 30 passaggi al minuto.
Quadro normativo
DPCM 22 Marzo 2020 Art.1, Comma 3
Comma 3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Protocollo condiviso di regolamento delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 14 Marzo 2020 Art.2
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante
e seguire le sue indicazioni.
Trattamento dei dati GDPR
Governi e organismi pubblici e privati di tutta Europa stanno adottando misure per contenere e attenuare il COVID-19. Ciò può comportare il trattamento di diverse tipologie di dati personali.
Liceità del trattamento
Il GPDR consente alle competenti autorità sanitarie pubbliche e ai datori di lavoro di trattare dati personali nel contesto di un’epidemia, conformemente al diritto nazionale e alle condizioni ivi stabilite.
Ad esempio, se il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante nel settore della sanità pubblica. In tali circostanze, non è necessario basarsi sul consenso dei singoli.
Nel contesto lavorativo il trattamento dei dati personali può essere necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il datore di lavoro, per esempio in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro o per il perseguimento di un interesse pubblico come il controllo delle malattie e altre minacce di natura
sanitaria.
Il GDPR prevede anche deroghe al divieto di trattamento di talune categorie particolari di dati
personali, come i dati sanitari, se ciò è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante nel settore della sanità pubblica (articolo 9.2, lettera i), sulla base del diritto dell’Unione o nazionale, o laddove vi sia la necessità di proteggere gli interessi vitali dell’interessato (articolo 9.2.c), poiché il considerando 46 fa esplicito riferimento al controllo di un’epidemia.
E’ legittima la misurazione della temperatura dei lavoratori?
- Il datore di lavoro ha il dovere di tutelare l’integrità psico-fisica di tutti i lavoratori (che a livello di legge ordinaria è stabilito anzitutto dall’art. 2087 c.c.) – oltre alla propria, se concesso – e l’interesse alla continuità delle attività aziendali, in vista della quale deve/dovrà agire tempestivamente, con l’approntamento dei mezzi necessari a garantire l’igiene e sicurezza dei locali e delle attività lavorative, avvalendosi sul piano tecnico delle funzioni definite dal D.Lgs. 81/2008 (servizio di prevenzione e protezione, medico competente, ecc.).
- L’unica informazione/dato personale accessibile al datore sarà quello sulla temperatura corporea dei singoli dipendenti, a prescindere dall’eventuale patologia, che nel caso sarà accertata mediante canali cui lo stesso sarà necessariamente estraneo.
Altre soluzioni disponibili
Oltre al dispositivo presentato in questo articolo, abbiamo la possibilità di installare e fornire ai nostri clienti anche altre soluzioni per la tutela e l’integrità psico-fisica dei lavoratori, fornitori, clienti.
- Nebulizzatori per la pulizia e igienizzazione dell’aria e delle superifci
- Strumenti portatili per la misurazione della temperatura